venerdì 4 gennaio 2013

Ammortizzatori sociali, novità 2013 Cig, Mobilità, Disoccupazione e altro.


La riforma del lavoro in ambito di realizzare "un mercato del lavoro inclusivo e dinamico" ha provveduto alla revisione degli ammortizzatori sociali, con l'obiettivo di creare strumenti di tutela del reddito fiscale "più efficiente, coerente ed equo".

Non è stato modificato l'impianto del sistema degli ammortizzatori sociali, basato da due pilastri: quello della tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e quello della tutela del reddito in caso di disoccupazione.

Il primo pilastro è costituito dal sistema delle Casse integrazione guadagni, sulle quali solo limitatamente incide la riforma.


Infatti, mentre la Cassa integrazione guadagni ordinaria rimane intoccata, la Cassa integrazione guadagni straordinaria vede l'ampliamento del campo di applicazione.

Con l'obiettivo del superamento della concessione in deroga delle Casse e del sostegno al reddito in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, l'ambito della tutela del reddito è stata completata dall'istituzione dei fondi di solidarietà, rivolti a lavoratori in sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in aziende non rientranti nel campo di applicazione delle Casse integrazione guadagni.

Rientrano nelle forme di tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro i contratti di solidarietà difensivi, che attraverso la riduzione dell'orario, decisa per accordo sindacale, a fronte di un'integrazione salariale, si pongono l'obiettivo di prevenire la riduzione del personale.

Per la tutela del reddito in caso di disoccupazione, la novità più rilevante è l'eliminazione dell'indennità di mobilità , che tuttavia sarà ancora in vigore fino a tutto il 2016, sostituita dall'indennità di disoccupazione prevista dal nuovo sistema dell'Assicurazione sociale per l'impiego (Aspi).

Questa nuova modalità, comprende anche la miniAspi destinata a sostituire l'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti e rivolta ai lavoratori disoccupati che non sono in possesso dei requisiti per l'accesso all'indennità principale.

Il sistema dei trattamenti in caso di disoccupazione è completato dall'indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi.

Cigs novità :
A decorrere dal 1° gennaio 2013, la Cassa integrazione straordinaria vede l'ampliamento del suo campo di applicazione a :

- imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti;
- agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti;
- iimprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
- imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;
- imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.
Si tratta della messa a regime di disposizioni normative annualmente prorogate dalle leggi finanziarie e dalle leggi di stabilità.
Inoltre, con decorrenza 1.1.16, la concessione della Cigs per procedure concorsuali è possibile solo per prosecuzione dell'attività lavorativa.
Cigs in deroga :
Benché l'obiettivo della riforma sia il superamento della concessione in deroga degli ammortizzatori sociali (Cigo, Cigs e mobilità), essa è confermata dalla l. 92/2012 (art. 2, c. 64) ancora per gli anni 2013-2016, in attesa della entrata a regime dei fondi di solidarietà bilaterali, destinati a tutelare il reddito dei lavoratori sospesi.


Prima
Dopo
Sospensione o riduzione dell'attività
Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo)
Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo)
Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs)
Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs)
Contratti di solidarietà
Contratti di solidarietà
Cig in deroga
Cig in deroga fino al 2016
Fondi di solidarietà
Disoccupazione
Indennità di mobilità
Aspi
Indennità di mobilità in deroga
Indennità di mobilità a requisiti normali
Indennità di disoccupazione speciale edile
Indennità di mobilità a requisiti ridotti
Mini-Aspi
Indennità di disoccupazione agricola
Indennità di disoccupazione agricola
Disoccupazione dei collaboratori coordinati e continuativi
Una tantum sperimentale
Una tantum a regime
I fondi di solidarietà
Come già accennato, per realizzare la tutela del reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro o in riduzione oraria, si sono istituiti i fondi di solidarietà bilaterali.

La scelta è avvenuta sia per la presa di posizione dei settori interessati sia per la volontà di valorizzare il sistema della bilateralità e attivare risorse private accanto a quelle pubbliche.
I fondi di solidarietà, dovranno garantire un assegno ordinario di importo pari all'integrazione salariale ai lavoratori delle imprese escluse dall'ambito di applicazione delle Casse in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

I fondi devono essere costituiti da accordi o contratti collettivi, soltanto ad opera di organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e successivamente istituiti formalmente presso l'Inps.

Il sistema dei fondi riguarda, in generale, tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.
Accanto a questo modello base, è stato definito un modello alternativo riservato ai settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, ma in cui esista un sistema consolidato di bilateralità, come nel caso dell'artigianato.

Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, entro il 31 marzo 2013, accordi collettivi volti all'attivazione di un fondo di solidarietà, viene istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un fondo di solidarietà residuale.


Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI)
Indennità di disoccupazione
Campo di applicazione
- Tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i soci di cooperativa con contratto di lavoro subordinato, il personale artistico, teatrale e cinematografico
- Tutti i lavoratori dipendenti, esclusi apprendisti, soci di cooperativa dipendenti, il personale artistico, teatrale e cinematografico
Requisiti contributivi
- 2 anni di anzianità assicurativa ed almeno 52 settimane nell'ultimo biennio
- 2 anni di anzianità assicurativa ed almeno 52 settimane nell'ultimo biennio
Altri requisiti
- Disoccupazione involontaria
- Stato di disoccupazione
- Disoccupazione involontaria
- Stato di disoccupazione
- Dichiarazione di immediata disponibilità all'Inps
Durata
- 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni di età
- 18 mesi per i lavoratori con almeno 55 anni di età
- 8 mesi per i lavoratori con meno di 50 anni di età
- 12 mesi per i lavoratori con più di 50 anni di età
Reddito di riferimento
- Retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33
- Retribuzione media dei 3 mesi precedenti la disoccupazione, aumentata dell'importo dei ratei delle mensilità aggiuntive (cioè moltiplicata per il numero delle mensilità annue divisa per 12)
Ammontare
- 75% della retribuzione di riferimento, fino a 1.180 euro + 25% per la parte eccedente i 1.180 euro, per i primi 6 mesi
- Si applica il massimale
- 60% della retribuzione media dei tre mesi precedenti il licenziamento, per i primi 6 mesi;
- 50% per i successivi 2 mesi
- 40% per il periodo restante, lavoratori che over 50 anni di età
- Si applica il massimale

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