La
riforma
del lavoro
in ambito di realizzare "un mercato del lavoro inclusivo e
dinamico" ha provveduto alla revisione degli ammortizzatori
sociali,
con l'obiettivo di creare strumenti di tutela del reddito
fiscale
"più efficiente, coerente ed equo".
Non
è stato modificato l'impianto del sistema degli ammortizzatori
sociali, basato da due pilastri: quello della tutela del reddito
in costanza di rapporto di lavoro e quello della tutela del reddito
in caso di disoccupazione.
Il
primo pilastro è costituito dal sistema delle Casse integrazione
guadagni, sulle quali solo limitatamente incide la riforma.
Infatti, mentre la Cassa integrazione guadagni ordinaria rimane intoccata, la Cassa integrazione guadagni straordinaria vede l'ampliamento del campo di applicazione.
Con
l'obiettivo del superamento della concessione in deroga delle Casse e
del sostegno al reddito in caso di riduzione o sospensione
dell'attività lavorativa, l'ambito della tutela del reddito è stata
completata dall'istituzione dei fondi di solidarietà, rivolti
a lavoratori in sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in
aziende non rientranti nel campo di applicazione delle Casse
integrazione guadagni.
Rientrano
nelle forme di tutela del reddito in costanza di rapporto di
lavoro i contratti di solidarietà difensivi, che attraverso la
riduzione dell'orario, decisa per accordo sindacale, a fronte di
un'integrazione salariale, si pongono l'obiettivo di prevenire la
riduzione del personale.
Per
la tutela del reddito in caso di disoccupazione, la novità più
rilevante è l'eliminazione dell'indennità di mobilità , che
tuttavia sarà ancora in vigore fino a tutto il 2016, sostituita
dall'indennità di disoccupazione prevista dal nuovo sistema
dell'Assicurazione sociale per l'impiego (Aspi).
Questa
nuova modalità, comprende anche la miniAspi destinata a
sostituire l'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti
e rivolta ai lavoratori disoccupati che non sono in possesso dei
requisiti per l'accesso all'indennità principale.
Il
sistema dei trattamenti in caso di disoccupazione è
completato dall'indennità una tantum per i collaboratori
coordinati e continuativi.
Cigs
novità :
A
decorrere dal 1° gennaio 2013, la Cassa integrazione straordinaria
vede l'ampliamento del suo campo di applicazione a :
-
imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti;
- agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti;
- iimprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
- imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;
- imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.
- agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti;
- iimprese di vigilanza con più di 15 dipendenti;
- imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;
- imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.
Si tratta della messa
a regime di disposizioni normative annualmente prorogate dalle leggi
finanziarie e dalle leggi di stabilità.
Inoltre,
con decorrenza 1.1.16, la concessione della Cigs per procedure
concorsuali è possibile solo per prosecuzione dell'attività
lavorativa.
Cigs
in deroga :
Benché l'obiettivo della riforma sia il
superamento della concessione in deroga degli ammortizzatori sociali
(Cigo, Cigs e mobilità), essa è confermata dalla l. 92/2012 (art.
2, c. 64) ancora per gli anni 2013-2016, in attesa della entrata a
regime dei fondi di solidarietà bilaterali, destinati a tutelare il
reddito dei lavoratori sospesi.
Prima
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Dopo
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Sospensione
o riduzione dell'attività
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Cassa
integrazione guadagni ordinaria (Cigo)
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Cassa
integrazione guadagni ordinaria (Cigo)
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Cassa
integrazione guadagni straordinaria (Cigs)
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Cassa
integrazione guadagni straordinaria (Cigs)
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Contratti
di solidarietà
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Contratti
di solidarietà
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Cig
in deroga
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Cig
in deroga fino al 2016
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Fondi
di solidarietà
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Disoccupazione
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Indennità
di mobilità
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Aspi
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Indennità
di mobilità in deroga
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Indennità
di mobilità a requisiti normali
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Indennità
di disoccupazione speciale edile
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||
Indennità
di mobilità a requisiti ridotti
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Mini-Aspi
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Indennità
di disoccupazione agricola
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Indennità
di disoccupazione agricola
|
|
Disoccupazione
dei collaboratori coordinati e continuativi
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Una
tantum sperimentale
|
Una
tantum a regime
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I
fondi di solidarietà
Come già accennato, per
realizzare la tutela del reddito dei lavoratori sospesi dal lavoro o
in riduzione oraria, si sono istituiti i fondi di solidarietà
bilaterali.
La
scelta è avvenuta sia per la presa di posizione dei settori
interessati sia per la volontà di valorizzare il sistema della
bilateralità e attivare risorse private accanto a quelle pubbliche.
I
fondi di solidarietà, dovranno garantire un assegno ordinario di
importo pari all'integrazione salariale ai lavoratori delle imprese
escluse dall'ambito di applicazione delle Casse in caso di riduzione
o sospensione dell'attività lavorativa.
I
fondi devono essere costituiti da accordi o contratti collettivi,
soltanto ad opera di organizzazioni sindacali e imprenditoriali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale e
successivamente istituiti formalmente presso l'Inps.
Il
sistema dei fondi riguarda, in generale, tutti i settori non coperti
dalla normativa in materia di integrazione salariale.
Accanto
a questo modello base, è stato definito un modello alternativo
riservato ai settori non coperti dalla normativa in materia di
integrazione salariale, ma in cui esista un sistema consolidato di
bilateralità, come nel caso dell'artigianato.
Per
i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali
comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla
normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano
stipulati, entro il 31 marzo 2013, accordi collettivi volti
all'attivazione di un fondo di solidarietà, viene istituito, con
decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
un fondo di solidarietà residuale.
Assicurazione
sociale per l'impiego (ASPI)
|
Indennità
di disoccupazione
|
|
Campo
di applicazione
|
-
Tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i soci di
cooperativa con contratto di lavoro subordinato, il personale
artistico, teatrale e cinematografico
|
-
Tutti i lavoratori dipendenti, esclusi apprendisti, soci di
cooperativa dipendenti, il personale artistico, teatrale e
cinematografico
|
Requisiti
contributivi
|
-
2 anni di anzianità assicurativa ed almeno 52 settimane
nell'ultimo biennio
|
-
2 anni di anzianità assicurativa ed almeno 52 settimane
nell'ultimo biennio
|
Altri
requisiti
|
-
Disoccupazione involontaria
- Stato di disoccupazione |
-
Disoccupazione involontaria
- Stato di disoccupazione - Dichiarazione di immediata disponibilità all'Inps |
Durata
|
-
12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni di età
- 18 mesi per i lavoratori con almeno 55 anni di età |
-
8 mesi per i lavoratori con meno di 50 anni di età
- 12 mesi per i lavoratori con più di 50 anni di età |
Reddito
di riferimento
|
-
Retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due
anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e
delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di
contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33
|
-
Retribuzione media dei 3 mesi precedenti la disoccupazione,
aumentata dell'importo dei ratei delle mensilità aggiuntive (cioè
moltiplicata per il numero delle mensilità annue divisa per 12)
|
Ammontare
|
-
75% della retribuzione di riferimento, fino a 1.180 euro + 25% per
la parte eccedente i 1.180 euro, per i primi 6 mesi
- Si applica il massimale |
-
60% della retribuzione media dei tre mesi precedenti il
licenziamento, per i primi 6 mesi;
- 50% per i successivi 2 mesi - 40% per il periodo restante, lavoratori che over 50 anni di età - Si applica il massimale |
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